D.Lgs. 102/2025: PFAS, TFA e scadenze per i laboratori delle acque

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Il D.Lgs. 102/2025 ha modificato il D.Lgs. 18/2023 sulle acque destinate al consumo umano, introducendo nuovi parametri, valori aggiornati e scadenze che coinvolgono gestori, autorità sanitarie e laboratori di prova. Il decreto è entrato in vigore il 19 luglio 2025 e richiede un aggiornamento concreto di metodi, limiti di quantificazione, procedure di campionamento e programmi di controllo.

Le novità più rilevanti per i laboratori riguardano la somma di PFAS, la nuova somma di quattro PFAS, l’acido trifluoroacetico (TFA), il clorato, gli acidi aloacetici, il bisfenolo A, la microcistina-LR e l’uranio. È importante distinguere tra la data entro cui devono essere adottate le misure necessarie e quella da cui il controllo assume carattere obbligatorio.

Le scadenze principali

DataAdempimento
19 luglio 2025Entrata in vigore del D.Lgs. 102/2025
12 gennaio 2026Termine per adottare le misure necessarie sui nuovi parametri indicati dall’articolo 24
13 gennaio 2026Controllo obbligatorio di bisfenolo A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, somma di PFAS, somma di 4 PFAS e uranio
12 gennaio 2027Termine per adottare le misure necessarie relative al TFA
13 gennaio 2027Controllo obbligatorio dell’acido trifluoroacetico

Il 13 gennaio 2026 non coincide quindi con l’entrata in vigore del decreto, ma con l’avvio dell’obbligatorietà dei controlli indicati. I laboratori avrebbero dovuto utilizzare il periodo transitorio per verificare la capacità analitica, qualificare i fornitori, aggiornare lo scopo e concordare con clienti e autorità le modalità di applicazione.

Valori di parametro introdotti o aggiornati

ParametroValoreNota operativa
Bisfenolo A2,5 µg/LControllo obbligatorio dal 13 gennaio 2026
Clorato0,25 mg/L0,70 mg/L quando la disinfezione utilizza diossido di cloro; controllo nei contesti a rischio
Acidi aloacetici60 µg/LSomma di cinque sostanze rappresentative; pertinente per disinfezioni che possono generarli
Microcistina-LR1,0 µg/LDa misurare in presenza di potenziali fioriture algali
Somma di PFAS0,10 µg/LSomma delle sostanze individuate dal decreto e di eventuali PFAS territorialmente rilevanti
Somma di 4 PFAS0,02 µg/LPFOA, PFOS, PFNA e PFHxS
Uranio30 µg/LControllo obbligatorio dal 13 gennaio 2026
Acido trifluoroacetico (TFA)10 µg/LControllo obbligatorio dal 13 gennaio 2027

Il decreto ha eliminato il precedente riferimento transitorio al parametro “PFAS-totale” e ha introdotto la “somma di 4 PFAS”. I due parametri PFAS oggi centrali non sono equivalenti: la somma di quattro sostanze è un sottoinsieme della somma di PFAS e presenta un valore di parametro cinque volte più basso.

Somma di PFAS e somma di 4 PFAS

La somma di PFAS, con valore di 0,10 µg/L, comprende le sostanze elencate nell’Allegato III e può essere integrata con ulteriori composti rilevanti sulla base delle pressioni territoriali e delle informazioni disponibili. La selezione del pannello non dovrebbe quindi essere gestita come un elenco immutabile senza considerare il contesto.

La somma di 4 PFAS, con valore di 0,02 µg/L, comprende PFOA, PFOS, PFNA e PFHxS. Dal punto di vista analitico, il valore richiede prestazioni adeguate su ogni singolo composto: un limite di quantificazione troppo vicino al valore della somma può rendere fragile il giudizio di conformità, soprattutto quando più sostanze sono presenti a concentrazioni prossime al LOQ. Per il focus dedicato consulta PFAS nel D.Lgs. 102/2025: valori, somme e requisiti analitici.

Il laboratorio deve definire in modo trasparente come tratta i risultati inferiori al limite di quantificazione nel calcolo della somma. La regola deve essere concordata con il riferimento normativo e con l’autorità o il cliente, applicata in modo uniforme e riportata quando incide sull’interpretazione.

TFA: cosa preparare entro il 2027

L’acido trifluoroacetico è un composto molto polare e presenta problematiche analitiche differenti rispetto ai PFAS più comunemente determinati con metodi multiresiduo. Il valore di parametro è 10 µg/L e il controllo diventa obbligatorio dal 13 gennaio 2027.

Il tempo disponibile deve essere utilizzato per scegliere il metodo, verificare standard e materiali di riferimento, valutare interferenze e contaminazioni, definire il LOQ e partecipare a confronti interlaboratorio quando disponibili. Non è corretto dare per scontato che un metodo validato per PFOA e PFOS sia automaticamente idoneo anche per il TFA. Sul tema è disponibile anche l’approfondimento TFA: cos’è e perché non è soltanto un PFAS.

Clorito, clorato e cromo: attenzione alle diverse disposizioni

Accanto ai nuovi controlli obbligatori, l’Allegato I contiene scadenze relative a valori già previsti nel quadro normativo. Dal 12 gennaio 2026 il cromo passa da 50 µg/L a 25 µg/L. Per clorito e clorato il valore generale è 0,25 mg/L, mentre nei casi in cui si utilizza diossido di cloro si applica 0,70 mg/L. Questi aspetti devono essere distinti dalla nuova lista di parametri il cui controllo è obbligatorio dal 13 gennaio 2026.

Campionamento PFAS e controllo della contaminazione

Per i PFAS la fase di campionamento può condizionare il risultato quanto l’analisi. Materiali fluorurati, tubazioni, rivestimenti, dispositivi, abbigliamento tecnico e prodotti impiegati sul campo possono introdurre contaminazione. Il laboratorio deve riesaminare l’intera catena: flacone, tappo, conservazione, trasporto, preparazione, filtrazione ed eventuali passaggi di estrazione.

Un piano di controllo efficace comprende bianchi di campo, bianchi di trasporto e bianchi di procedura, scelti in base al rischio. Occorre inoltre valutare l’adsorbimento sulle superfici e l’effetto dei contenitori. Le istruzioni consegnate agli addetti al prelievo devono essere coerenti con quelle utilizzate durante la validazione.

Cosa deve verificare il laboratorio

  • adeguatezza del LOQ rispetto al valore di parametro e alla regola decisionale;
  • campo di lavoro e comportamento ai livelli prossimi al limite;
  • recupero, precisione, selettività ed effetti matrice;
  • contaminazione dei bianchi e carry-over;
  • stabilità del campione e tempi di conservazione;
  • tracciabilità degli standard e disponibilità di controlli indipendenti;
  • calcolo delle somme e trattamento dei risultati inferiori al LOQ;
  • incertezza di misura e regola di decisione;
  • coerenza tra metodo applicato, scopo di accreditamento e rapporto di prova.

Impatto sul sistema ISO/IEC 17025

L’aggiornamento non riguarda soltanto il metodo analitico. Devono essere riesaminati il processo di riesame del contratto, i piani di campionamento, l’elenco prove, il LIMS, le unità di misura, i limiti di legge, le formule delle somme, i modelli di rapporto e le regole per le dichiarazioni di conformità.

Se una prova viene introdotta prima dell’estensione dell’accreditamento, il rapporto deve distinguere chiaramente ciò che è accreditato da ciò che non lo è. In caso di aggiornamento dello scopo, il laboratorio deve conservare il confronto normativo, le evidenze di validazione o verifica e l’autorizzazione del personale.

Errori da evitare

  • continuare a utilizzare “PFAS totali” come sinonimo dei parametri previsti dal decreto;
  • confondere la somma di PFAS con la somma di 4 PFAS;
  • calcolare la somma senza una regola per i risultati inferiori al LOQ;
  • applicare ai campioni le stesse precauzioni previste per analiti non fluorurati;
  • aggiornare i limiti nel rapporto senza verificare il LOQ del metodo;
  • considerare il TFA automaticamente coperto dalla validazione degli altri PFAS.

Domande frequenti

Da quando sono obbligatori i nuovi controlli?

Dal 13 gennaio 2026 per bisfenolo A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, somma di PFAS, somma di 4 PFAS e uranio. Per il TFA l’obbligo decorre dal 13 gennaio 2027.

Quali composti formano la somma di 4 PFAS?

PFOA, PFOS, PFNA e PFHxS. Il loro valore complessivo non deve superare 0,02 µg/L.

Il TFA rientra automaticamente nel metodo per gli altri PFAS?

No. Il laboratorio deve dimostrare che il metodo scelto è idoneo per le caratteristiche specifiche del TFA.

È sufficiente modificare i limiti nel LIMS?

No. Devono essere verificati metodo, LOQ, campionamento, controllo qualità, incertezza, calcolo delle somme e documentazione di sistema.

Questo articolo offre un inquadramento tecnico e non sostituisce la consultazione del testo vigente del D.Lgs. 18/2023 come modificato dal D.Lgs. 102/2025 e delle indicazioni delle autorità competenti.

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