Il D.Lgs. 102/2025 ha modificato il D.Lgs. 18/2023 sulle acque destinate al consumo umano, introducendo nuovi parametri, valori aggiornati e scadenze che coinvolgono gestori, autorità sanitarie e laboratori di prova. Il decreto è entrato in vigore il 19 luglio 2025 e richiede un aggiornamento concreto di metodi, limiti di quantificazione, procedure di campionamento e programmi di controllo.
Le novità più rilevanti per i laboratori riguardano la somma di PFAS, la nuova somma di quattro PFAS, l’acido trifluoroacetico (TFA), il clorato, gli acidi aloacetici, il bisfenolo A, la microcistina-LR e l’uranio. È importante distinguere tra la data entro cui devono essere adottate le misure necessarie e quella da cui il controllo assume carattere obbligatorio.
Le scadenze principali
| Data | Adempimento |
|---|---|
| 19 luglio 2025 | Entrata in vigore del D.Lgs. 102/2025 |
| 12 gennaio 2026 | Termine per adottare le misure necessarie sui nuovi parametri indicati dall’articolo 24 |
| 13 gennaio 2026 | Controllo obbligatorio di bisfenolo A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, somma di PFAS, somma di 4 PFAS e uranio |
| 12 gennaio 2027 | Termine per adottare le misure necessarie relative al TFA |
| 13 gennaio 2027 | Controllo obbligatorio dell’acido trifluoroacetico |
Il 13 gennaio 2026 non coincide quindi con l’entrata in vigore del decreto, ma con l’avvio dell’obbligatorietà dei controlli indicati. I laboratori avrebbero dovuto utilizzare il periodo transitorio per verificare la capacità analitica, qualificare i fornitori, aggiornare lo scopo e concordare con clienti e autorità le modalità di applicazione.
Valori di parametro introdotti o aggiornati
| Parametro | Valore | Nota operativa |
|---|---|---|
| Bisfenolo A | 2,5 µg/L | Controllo obbligatorio dal 13 gennaio 2026 |
| Clorato | 0,25 mg/L | 0,70 mg/L quando la disinfezione utilizza diossido di cloro; controllo nei contesti a rischio |
| Acidi aloacetici | 60 µg/L | Somma di cinque sostanze rappresentative; pertinente per disinfezioni che possono generarli |
| Microcistina-LR | 1,0 µg/L | Da misurare in presenza di potenziali fioriture algali |
| Somma di PFAS | 0,10 µg/L | Somma delle sostanze individuate dal decreto e di eventuali PFAS territorialmente rilevanti |
| Somma di 4 PFAS | 0,02 µg/L | PFOA, PFOS, PFNA e PFHxS |
| Uranio | 30 µg/L | Controllo obbligatorio dal 13 gennaio 2026 |
| Acido trifluoroacetico (TFA) | 10 µg/L | Controllo obbligatorio dal 13 gennaio 2027 |
Il decreto ha eliminato il precedente riferimento transitorio al parametro “PFAS-totale” e ha introdotto la “somma di 4 PFAS”. I due parametri PFAS oggi centrali non sono equivalenti: la somma di quattro sostanze è un sottoinsieme della somma di PFAS e presenta un valore di parametro cinque volte più basso.
Somma di PFAS e somma di 4 PFAS
La somma di PFAS, con valore di 0,10 µg/L, comprende le sostanze elencate nell’Allegato III e può essere integrata con ulteriori composti rilevanti sulla base delle pressioni territoriali e delle informazioni disponibili. La selezione del pannello non dovrebbe quindi essere gestita come un elenco immutabile senza considerare il contesto.
La somma di 4 PFAS, con valore di 0,02 µg/L, comprende PFOA, PFOS, PFNA e PFHxS. Dal punto di vista analitico, il valore richiede prestazioni adeguate su ogni singolo composto: un limite di quantificazione troppo vicino al valore della somma può rendere fragile il giudizio di conformità, soprattutto quando più sostanze sono presenti a concentrazioni prossime al LOQ. Per il focus dedicato consulta PFAS nel D.Lgs. 102/2025: valori, somme e requisiti analitici.
Il laboratorio deve definire in modo trasparente come tratta i risultati inferiori al limite di quantificazione nel calcolo della somma. La regola deve essere concordata con il riferimento normativo e con l’autorità o il cliente, applicata in modo uniforme e riportata quando incide sull’interpretazione.
TFA: cosa preparare entro il 2027
L’acido trifluoroacetico è un composto molto polare e presenta problematiche analitiche differenti rispetto ai PFAS più comunemente determinati con metodi multiresiduo. Il valore di parametro è 10 µg/L e il controllo diventa obbligatorio dal 13 gennaio 2027.
Il tempo disponibile deve essere utilizzato per scegliere il metodo, verificare standard e materiali di riferimento, valutare interferenze e contaminazioni, definire il LOQ e partecipare a confronti interlaboratorio quando disponibili. Non è corretto dare per scontato che un metodo validato per PFOA e PFOS sia automaticamente idoneo anche per il TFA. Sul tema è disponibile anche l’approfondimento TFA: cos’è e perché non è soltanto un PFAS.
Clorito, clorato e cromo: attenzione alle diverse disposizioni
Accanto ai nuovi controlli obbligatori, l’Allegato I contiene scadenze relative a valori già previsti nel quadro normativo. Dal 12 gennaio 2026 il cromo passa da 50 µg/L a 25 µg/L. Per clorito e clorato il valore generale è 0,25 mg/L, mentre nei casi in cui si utilizza diossido di cloro si applica 0,70 mg/L. Questi aspetti devono essere distinti dalla nuova lista di parametri il cui controllo è obbligatorio dal 13 gennaio 2026.
Campionamento PFAS e controllo della contaminazione
Per i PFAS la fase di campionamento può condizionare il risultato quanto l’analisi. Materiali fluorurati, tubazioni, rivestimenti, dispositivi, abbigliamento tecnico e prodotti impiegati sul campo possono introdurre contaminazione. Il laboratorio deve riesaminare l’intera catena: flacone, tappo, conservazione, trasporto, preparazione, filtrazione ed eventuali passaggi di estrazione.
Un piano di controllo efficace comprende bianchi di campo, bianchi di trasporto e bianchi di procedura, scelti in base al rischio. Occorre inoltre valutare l’adsorbimento sulle superfici e l’effetto dei contenitori. Le istruzioni consegnate agli addetti al prelievo devono essere coerenti con quelle utilizzate durante la validazione.
Cosa deve verificare il laboratorio
- adeguatezza del LOQ rispetto al valore di parametro e alla regola decisionale;
- campo di lavoro e comportamento ai livelli prossimi al limite;
- recupero, precisione, selettività ed effetti matrice;
- contaminazione dei bianchi e carry-over;
- stabilità del campione e tempi di conservazione;
- tracciabilità degli standard e disponibilità di controlli indipendenti;
- calcolo delle somme e trattamento dei risultati inferiori al LOQ;
- incertezza di misura e regola di decisione;
- coerenza tra metodo applicato, scopo di accreditamento e rapporto di prova.
Impatto sul sistema ISO/IEC 17025
L’aggiornamento non riguarda soltanto il metodo analitico. Devono essere riesaminati il processo di riesame del contratto, i piani di campionamento, l’elenco prove, il LIMS, le unità di misura, i limiti di legge, le formule delle somme, i modelli di rapporto e le regole per le dichiarazioni di conformità.
Se una prova viene introdotta prima dell’estensione dell’accreditamento, il rapporto deve distinguere chiaramente ciò che è accreditato da ciò che non lo è. In caso di aggiornamento dello scopo, il laboratorio deve conservare il confronto normativo, le evidenze di validazione o verifica e l’autorizzazione del personale.
Errori da evitare
- continuare a utilizzare “PFAS totali” come sinonimo dei parametri previsti dal decreto;
- confondere la somma di PFAS con la somma di 4 PFAS;
- calcolare la somma senza una regola per i risultati inferiori al LOQ;
- applicare ai campioni le stesse precauzioni previste per analiti non fluorurati;
- aggiornare i limiti nel rapporto senza verificare il LOQ del metodo;
- considerare il TFA automaticamente coperto dalla validazione degli altri PFAS.
Domande frequenti
Da quando sono obbligatori i nuovi controlli?
Dal 13 gennaio 2026 per bisfenolo A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, somma di PFAS, somma di 4 PFAS e uranio. Per il TFA l’obbligo decorre dal 13 gennaio 2027.
Quali composti formano la somma di 4 PFAS?
PFOA, PFOS, PFNA e PFHxS. Il loro valore complessivo non deve superare 0,02 µg/L.
Il TFA rientra automaticamente nel metodo per gli altri PFAS?
No. Il laboratorio deve dimostrare che il metodo scelto è idoneo per le caratteristiche specifiche del TFA.
È sufficiente modificare i limiti nel LIMS?
No. Devono essere verificati metodo, LOQ, campionamento, controllo qualità, incertezza, calcolo delle somme e documentazione di sistema.
Questo articolo offre un inquadramento tecnico e non sostituisce la consultazione del testo vigente del D.Lgs. 18/2023 come modificato dal D.Lgs. 102/2025 e delle indicazioni delle autorità competenti.
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